- alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- alle ragioni del conferimento o dell’autorizzazione,
- ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione,
- alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.
La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell’incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.
A seguito di tali interventi normativi, in PERLA PA è stata modificata la funzionalità relativa all’inserimento degli incarichi a dipendenti, aggiungendo un ulteriore campo obbligatorio da compilare, di tipo testo, nominato “Relazione di accompagnamento”, che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:
La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l’invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.
Si richiamano, infine, le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione:
1) Comma n.9 dell’art 53 del d.lgs. 165/2001:
“Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.”
2) Comma n.15 dell’art.53 del d.lgs. 165/2001:
“Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall’11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.”
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