Prima scadenza IMPORTANTE del D.lgs 106/18, per tutte le PP.AA. ( 23 SETTEMBRE 2019 )

Come già anticipato qualche mese addietro ci troviamo a fare i conti tra CAD, Legge Stanca -AMPLIATA- e performance della PA , è passato un anno ed ora si inizia a lavorare con il D.lgs 106/18.

Per rispolverare la memoria vi ripropongo il primo post

Ancora voglio ricordare che la creazione di documenti informatici amministrativi ( definizione degli artt. 20,21 del CAD e 9 del DPCM 13/11/14) è intimamente legata all’accessibilità della fonte , giova riportare la norma di riferimento :

Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

((1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata dal funzionario a cio’ delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)); in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento e’ soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

((4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.))

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale, applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

Premessa importante, parliamo di Linee Guida AGID ancora in consultazione, ma preferisco partire per tempo, ora analizziamo la struttura ( quello che ci interessa )in maniera sommaria :

  • Capitolo 2. Requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici
  • Capitolo 3. Verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici
  • Capitolo 4. Dichiarazione di accessibilità e pubblicazione obiettivi di accessibilità

Analizziamo un poco meglio i Capitolo 2,3 e 4

Capitolo 2. Requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici

2.1. HARDWARE .

All’hardware si applicano, le indicazioni dei punti della norma UNI EN 301549:2018:

  • “5 Requisiti generici”;
  • “6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
  • “7 ICT con funzionalità video”;
  • “13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.

2.2. WEB

Questa è la voce che maggiormente ci tocca, analizziamo le regole :

Secondo quanto riporta il considerando n. 19 della Direttiva europea 2016/2102 «Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento».
I requisiti del presente paragrafo si applicano anche nei casi in cui i soggetti obbligati ai sensi di legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti utilizzabili anche in caso di dispositivi non collegati alla rete.
Il riferimento tecnico per il Web all’interno della norma UNI EN 301549:2018, ove le condizioni siano applicabili, è il “Prospetto A.1: Pagine web – relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI EN 301549:2018.
I requisiti di cui al punto 9 della norma UNI EN 301549:2018 si applicano alle pagine web, includendo:
La conformità con il livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), ovvero la conformità rispetto ai precedenti requisiti tecnici contenuti nell’allegato A del DM 5 luglio 2005, è equivalente alla conformità ai seguenti punti:
9.1.1 – Alternative testuali (compresi i capitoli sottostanti)
9.1.2 – Media temporizzati (compresi i capitoli sottostanti)
9.1.3.1 – Informazioni e correlazioni
9.1.3.2 – Sequenza significativa
9.1.3.3 – Caratteristiche sensoriali
9.1.4.1 – Uso del colore
9.1.4.2 – Controllo del sonoro
9.1.4.3 – Contrasto (minimo)
9.1.4.4 – Ridimensionamento del testo
9.1.4.5 – Immagini di testo
9.2.1.1 – Tastiera
9.2.1.2 – Nessun impedimento all’uso della tastiera
9.2.2 – Adeguata disponibilità di tempo (compresi i capitoli sottostanti)
9.2.3 – Convulsioni e reazioni fisiche (compresi i capitoli sottostanti)
9.2.4 – Navigabile (compresi i capitoli sottostanti)
9.3 – Comprensibile (compresi i capitoli sottostanti)
9.4.1.1 – Analisi sintattica (parsing)
9.4.1.2 – Nome, ruolo, valore
Requisiti di conformità del punto 9.5 – Requisiti di conformità WCAG.
Tale conformità deve essere rispettata come requisito minimo per i siti Web le cui procedure di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate prima della data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida.
La conformità con il livello “AA” delle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), prevista dalle presenti Linee Guida, è equivalente alla conformità con tutti i punti da 9.1 a 9.4 e ai requisiti di conformità di cui al punto 9.5 della norma UNI EN 301549:2018. Tale conformità deve essere rispettata come requisito minimo per i siti Web le cui procedure negoziali di sviluppo e/o aggiornamento sono state avviate dopo la data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida. A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti Web di cui al punto precedente.
I requisiti per altri documenti e software sono forniti rispettivamente ai punti 10 e 11 della norma UNI EN 301549:2018.
I requisiti elencati nel “Prospetto A.1: Pagine web – relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU” all’interno del capitolo “Appendice A (informativa): relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102” della norma UNI EN 301549:2018 si applicano alle pagine web, che includono:
documenti che sono pagine web;
documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
software che è una pagina web; oppure
software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato.
Oltre a quanto sopra esposto, il riferimento tecnico della norma UNI EN 301549:2018 per i documenti inseriti all’interno delle pagine Web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) è il capitolo “10 Documenti non web”.

2.3. DOCUMENTI NON WEB

Secondo il considerando n. 19 della Direttiva europea 2016/2102 “Il contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione a due vie, per esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento».
Secondo la definizione contenuta nella norma tecnica UNI EN 301549:2018, un documento non web è un documento che non è una pagina web, non è incorporato nelle pagine web e non è utilizzato nella rappresentazione o nel funzionamento della pagina.
Se un documento non risponde ai criteri di accessibilità, ovvero è disponibile solo in formato non accessibile è necessario fornire in formato accessibile un contenuto testuale che ne riepiloghi il contenuto (sommario) e che sia fornita una modalità accessibile di contatto con l’amministrazione per consentire alla persona con disabilità di ricevere informazioni alternative equivalenti al documento non accessibile
Il riferimento tecnico per i documenti non web all’interno della norma UNI EN 301549:2018 è il capitolo “10 Documenti non web”.
Nell’ambito dei documenti non web, nei termini di accessibilità e comprensibilità dell’informazione, si suggerisce di tener conto dell’uso delle Norme UNI CEI ISO/IEC 25012 “Modello di qualità dei dati” del 2014 e UNI CEI ISO/IEC 25024 “Misurazione della qualità dei dati” del 2015.

3. Verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici



Nei paragrafi sottostanti sono indicati i riferimenti da utilizzare per le verifiche tecniche di conformità di accessibilità degli strumenti informatici che, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, sono referenziati dalla norma UNI EN 301549:2018.
Nello specifico è descritta la modalità per la verifica di conformità dell’hardware, delle applicazioni web, inclusi i documenti web e non web, software ed applicazioni mobili, della relativa documentazione e servizi di supporto, nonché la metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità dei siti Web.
Sono esclusi dall’applicazione della verifica i casi previsti dal capitolo “6. Onere Sproporzionato” delle presenti Linee Guida, che devono essere adeguatamente referenziati.
La documentazione del prodotto fornita con gli strumenti informatici, se fornita separatamente o integrata, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità degli strumenti stessi.
3.1. Hardware
 vedi azioni

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità dell’hardware così come previsto dal capitolo “8 Hardware” della norma UNI EN 301549:2018.
3.1.1. Verifica tecnica
 vedi azioni

La verifica di conformità dei prodotti hardware è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.8 Hardware” dell’Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018”. Alla verifica dell’hardware si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della stessa appendice:
“C.5 Requisiti generici”;
“C.6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
“C.7 ICT con funzionalità video”;
“C.13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.
3.1.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’hardware
 vedi azioni

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 anche per l’hardware necessario prendere come riferimento i valori di cui al capitolo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.
Tale attività è svolta limitatamente all’hardware sviluppato in nome e per conto del soggetto erogatore.
Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva per i siti Web di cui al capitolo 3.2.2.1. è adattabile e applicabile anche all’hardware e deve essere svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di adattare e utilizzare comunque anche per l’hardware la procedura di cui al capitolo 3.2.2.1., è richiesto di possibile utilizzare almeno la una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.
Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
3.2. Web
 vedi azioni

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità del contenuto dei siti web, che comprende informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli scaricabili e forme di interazione bidirezionale, come ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento, così come previsto dal capitolo “9 Web” dalla norma UNI EN 301549:2018.
Nella valutazione, i siti web vengono valutati come singole pagine web. Le applicazioni web e quelle web mobili sono comprese nella definizione di pagina web che è abbastanza ampia e contempla tutti i tipi di contenuto web.
3.2.1. Verifica tecnica
 vedi azioni

La verifica di conformità delle pagine web è realizzabile, ove le condizioni siano applicabili, secondo quanto previsto nel prospetto A.1 presente all’interno dell’Appendice A della norma UNI EN 301549:2018.
La verifica di conformità è relativa alle pagine web, che includono:
documenti che sono pagine web;
documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
software che è una pagina web; oppure
software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme alla pagina web in cui è incorporato.
Oltre a quanto sopra esposto, il riferimento tecnico della norma UNI EN 301549:2018 per i documenti inseriti all’interno delle pagine Web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) è il capitolo “10 Documenti non web”.
3.2.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva delle pagine web
 vedi azioni

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 è necessario prendere come riferimento i valori di cui al successivo punto 3.2.2.1, lettera d), numero 3.
Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva va svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui al paragrafo 3.2.2.1., è richiesto di utilizzare almeno una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio quella definita dal Protocollo eGLU 2 o con altre modalità (esempio: analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.

Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
3.2.2.1. Verifica soggettiva
Per verifica soggettiva delle pagine web si intende una valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche con disabilità, sulla base di considerazioni empiriche.
La metodologia di verifica soggettiva delle pagine web si articola in quattro principali fasi:
a) Analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani
La valutazione da parte di uno o più esperti di fattori umani consiste essenzialmente nel metodo della simulazione cognitiva attraverso il quale l’esperto definisce contesti, scopi e modi di interazione dell’utente, presente nel gruppo di valutazione, con il sito e costruisce scenari d’uso che simulano a livello cognitivo il comportamento dell’utente.
L’esperto di fattori umani conosce i servizi che il sito intende erogare, le informazioni che può fornire, le azioni richieste all’utente per raggiungere tali obiettivi per mezzo dell’interfaccia, nonché le informazioni sugli utenti potenziali e sulla esperienza e conoscenza a loro richieste per interagire con il sito.
Questa parte della valutazione, in coerenza con quanto già effettuato in fase di progettazione, è finalizzata ad assegnare a ciascuno dei criteri indicati, ove applicabili, un giudizio su una scala crescente di valori da 1 a 5 in cui:
corrisponde a nessuna rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
corrisponde a poca rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
corrisponde a sufficiente rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
corrisponde a molta rispondenza dell’ambiente al criterio in esame;
corrisponde a moltissima rispondenza dell’ambiente al criterio in esame.
b) Costituzione del gruppo di valutazione
La seconda parte della valutazione prevede la costituzione del gruppo di valutazione i cui componenti disabili utilizzano le proprie tecnologie assistive; fanno parte del gruppo di valutazione utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere al sito.
c) Esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione
L’esecuzione dei task da parte dei componenti del gruppo di valutazione avviene sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), sia in contesti appositamente costituiti (ambiente di laboratorio).
Il gruppo di valutazione esegue una serie di prove basate sulla interazione con l’ambiente. Le prove vengono svolte in forma libera, cioè senza compiti specifici, ovvero per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici.
Nella esecuzione delle prove, il gruppo di valutazione è guidato dall’esperto di fattori umani.
Nel corso della navigazione libera, l’esperto raccoglie i commenti dell’utente, anche verbali, e le osservazioni sul suo comportamento.
Nella prova su compiti specifici, l’esperto registra il tipo di compito, la quantità di tempo impiegata per svolgerlo e gli eventuali errori commessi ed annota i commenti dell’utente e le osservazioni sul suo comportamento.
d) Valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo
La verifica soggettiva si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l’esperto di fattori umani indica la valutazione su scale soggettive ricavata dalla simulazione cognitiva dallo stesso effettuata, le proprie considerazioni sulle caratteristiche qualitative del sito, i dati relativi alle prestazioni degli utenti in relazione ai compiti affidati: performance, commenti, osservazioni comportamentali le risposte a questionari di valutazione compilati dagli utenti la valutazione complessiva del livello di qualità raggiunto secondo il seguente schema:
valore medio complessivo minore di 2 = assenza di qualità;
valore medio complessivo maggiore o uguale a 2 e minore di 3 = primo livello di qualità;
valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4 = secondo livello di qualità;
valore medio complessivo maggiore o uguale a 4 = terzo livello di qualità.
3.2.2.2. Criteri di valutazione
I criteri essenziali su cui basare la verifica soggettiva dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet sono:
percezione: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere sempre disponibili e percettibili;
comprensibilità: informazioni e comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare;
operabilità: informazioni e comandi devono consentire una scelta immediata della azione adeguata per raggiungere l’obiettivo voluto;
coerenza: simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato in tutto l’ambiente;
salvaguardia della salute (safety): l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell’utente;
sicurezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;
trasparenza: l’ambiente deve comunicare all’utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione della dinamica dell’ambiente stesso;
apprendibilità: l’ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento;
aiuto e documentazione: funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e documentazione relativa al funzionamento dell’ambiente devono essere di facile reperimento e connesse al compito svolto dall’utente;
tolleranza agli errori: l’ambiente, pur configurandosi in modo da prevenire gli errori, ove questi, comunque, si manifestino, deve fornire appropriati messaggi che individuano chiaramente l’errore occorso e le azioni necessarie per superarlo;
gradevolezza: l’ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere l’interesse dell’utente;
flessibilità: l’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.
3.3. Documenti non web
 vedi azioni

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità dei documenti non web, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018.
3.3.1. Verifica tecnica
 vedi azioni

La verifica di conformità dei documenti non web è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.10 documenti non web” contenute in “Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018.
3.4. Software
 vedi azioni

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità del software, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018.
3.4.1. Verifica tecnica
 vedi azioni

La verifica di conformità dei prodotti software è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.11 Software” dell’“Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018. Alla verifica del software si applicano, ove inerente, anche i seguenti punti della stessa appendice:
“C.5 Requisiti generici”;
“C.6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale”;
“C.7 ICT con funzionalità video”;
“C.13 ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza”.
3.4.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva del software
 vedi azioni

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 anche per il software è necessario prendere come riferimento i valori di cui al capitolo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.
Tale attività è svolta limitatamente al software sviluppato in nome e per conto del soggetto erogatore.
Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva per i siti Web di cui al capitolo 3.2.2.1. è adattabile e applicabile anche al software e deve essere svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di adattare e utilizzare comunque anche per il software la procedura di cui al capitolo 3.2.2.1., è richiesto di possibile utilizzare almeno la una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.
Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
3.5. Applicazioni mobili
 vedi azioni

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità delle applicazioni mobili, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018.
3.5.1. Verifica tecnica
 vedi azioni

La verifica di conformità delle applicazioni mobili è effettuabile applicando quanto previsto nel Prospetto A.2 presente all’interno dell’Appendice A della norma UNI EN 301549:2018. Per i documenti non web, per i contenuti e i moduli scaricabili dal Web si applica quanto contenuto nel capitolo “10 Documenti non web”.
3.5.2. Criteri di valutazione per la verifica soggettiva delle applicazioni mobili
 vedi azioni

Secondo quanto previsto dai Requisiti tecnici (art. 11 comma 1 lettera a) della Legge n. 4/2004), al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della direttiva UE 2016/2102 anche per le applicazioni mobili è necessario prendere come riferimento i valori di cui al capitolo 3.2.2.1, lettera d), numero 3.
Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva per i siti Web di cui al capitolo 3.2.2.1. è adattabile e applicabile anche alle applicazioni mobili e deve essere svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di adattare e utilizzare comunque anche per le applicazioni mobili la procedura di cui al capitolo 3.2.2.1., è richiesto di possibile utilizzare almeno la una metodologia semplificata per la realizzazione di test di usabilità, ad esempio con analisi basate su euristiche, svolte anche da parte di funzionari del medesimo soggetto erogatore opportunamente formati, con il coinvolgimento di persone con disabilità.
Con riferimento alla creazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, si ricorda di garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
3.6. Documentazione e servizi di supporto
 vedi azioni

Nel presente paragrafo sono indicati i riferimenti da utilizzare per la verifica di conformità della Documentazione e dei servizi di supporto, così come previsto dalla norma UNI EN 301549:2018. La documentazione del prodotto fornita con l’ICT, se fornita separatamente o integrata nell’ICT, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità dell’ICT. Le funzioni di accessibilità e compatibilità includono funzionalità di accessibilità integrate e funzioni di accessibilità che garantiscono la compatibilità con la tecnologia assistiva.
3.6.1. Verifica tecnica
 vedi azioni

La verifica di conformità della documentazione e dei servizi a supporto fornita con i servizi informatici è effettuabile applicando quanto previsto dal punto “C.12 Documentazione e servizi di supporto” dell’“Appendice C (normativa): Determinazione della conformità” della norma UNI EN 301549:2018.

Dichiarazione di accessibilità e pubblicazione obiettivi di accessibilità

4.1. Siti web e applicazioni mobili


I soggetti erogatori devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità per i siti web e applicazioni mobili di cui sono titolari, come previsto dalla:
Direttiva UE 2016/2102
Decisione di esecuzione UE 2018/1523
Legge n. 4/2004.
Per la redazione della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito web e applicazione mobile, i soggetti erogatori devono compilare, esclusivamente sulla piattaforma di AGID, un form online coerente con il modello riportato nell’Allegato 1 – “Modello di dichiarazione di accessibilità” – delle presenti Linee Guida.
Una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della Transizione Digitale del soggetto erogatore riceve da AGID un link, da esporre con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità”:
nel footer, per quanto riguarda i siti web
nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per quanto riguarda l’applicazione mobile.
Le informazioni presenti nella dichiarazione devono essere ricavate da una delle seguenti analisi:
un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore;
una valutazione effettuata da terzi;
una valutazione effettuata con il “Modello di autovalutazione”, reso disponibile online da AGID e riportato nell’Allegato 2 delle presenti Linee Guida.
Ove non sia tecnicamente possibile o altamente oneroso effettuare la verifica globale del sito web o della applicazione mobile, ai fini della redazione della dichiarazione di accessibilità il soggetto erogatore può applicare una metodologia di verifica a campione, anche ispirandosi alla metodologia di monitoraggio approfondito di cui al capitolo 5 delle presenti linee guida. Tale campione deve essere archiviato dall’amministrazione all’interno del report di valutazione.
La prima dichiarazione di accessibilità deve essere compilata:
entro il 23 settembre 2019, per un sito web pubblicato dopo il 23 settembre 2018;
entro il 23 settembre 2020, per un sito web pubblicato prima del 23 settembre 2018;
entro il 23 giugno 2021, per l’applicazione mobile.

Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente della piattaforma di AGID. Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
Si ricorda che la mancata pubblicazione della dichiarazione di accessibilità determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.
4.1.1. Conformità al modello di dichiarazione di accessibilità


La conformità al modello di dichiarazione di accessibilità così come indicato nell’art. 3 – quater della Legge 4/2014 modificata con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 106, è garantita dalla compilazione online del modello fornito da AGID.
Qualsiasi altro modello di dichiarazione utilizzato dal soggetto erogatore non è ritenuto conforme a quanto richiesto dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.
4.2. Pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
 vedi azioni

Il presente paragrafo sostituisce la circolare AGID n. 1/2016 ribadendo l’obbligo annuale per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001) di pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 1, comma 2.
Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita applicazione on-line.

Ora dopo questa moooolto sommaria illustrazione allego gli strumenti operativi per i controlli ed i monitoraggi riportandovi nuovamente le date di attuazione, che potrebbero slittare visti i tempi di consultazione delle LL.GG e di piena operatività delle stesse in forza dell’articolo 71 del CAD, e soprattutto non dimenticate l’articolo 65 comma 10 del D.lgs 267/17, le LL.GG. AGID hanno valore di REGOLAMENTO .

Ah dimenticavo….. come sempre il Vostro C@ronte è pronto a dare supporto al RTD.

E soprattutto, buon 15 Agosto.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

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