SCADENZA 30 Aprile, certificazione art 7 comma 4 bis DL 35/13, novità in Ammninistrazione Trasparente
Come ogni anno occorre preparasi alla scadenza ricognitiva dei debiti non pagati al 31/12.
Ricordo come sempre, che qualora non ci fossero debiti è OBBLIGATORIO segnalarne l’assenza con con apposita dichiarazione c.d. negativa.
Le procedure ( di ricognizione e di assenza ) sono sostanzialmente rimaste identiche anche se il portale del MEF si è rinnovato ( faccialmente e nell’URL)
Il portale è accessibile dal veccio url : certificazionecrediti.mef.gov.it come dal nuovo crediticommerciali.mef.gov.it e per le istanze bisogna essere muniti di firma digitale ( Cades o Pades ) .
La vera novita quest’anno deriva dalle norme sulla trsparenza collegate ai tempi di pagamento della PA, infatti con l’art. 29, comma 1 del D.Lgs 97/16 è stato modificato l’articolo 33 del D.lgs 33/13 , appresso riporto il testo aggiornato :
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
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