La liberta’ di accesso alle informazioni della PA

Non voglio ripetermi parlando di prevalenza della trasparenza sulla riservatezza CTD ma voglio raccogliere alcuni esempi, episodi e richieste che solitamente vengono rigettate perche’ qualcuno continua a parlare di PRIVACY.

Accesso da parte dei consiglieri. Possibilissimo, vedi articolo 43 del TUEL

Accesso dell’avvocato. Ovvio, 391 quater cpp

Acceso appalti pubblici. Qui spendo due parole in più .

(Accesso agli atti e riservatezza)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e’ disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica puo’ essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e’ differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e’ consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori ((, del direttore dell’esecuzione)) e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), e’ consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

In sintesi, abbiamo una norma speciale limitata ovviamente alle enucleazioni del codice, altrimenti vige il 22 della 241/90.

E’ chiaro che il tenore speciale ( salvo altre espressioni ) si riferisce al differimento dell’accesso finalizzato a non inquinare il procedimento di aggiudicazione. Da sottolineare che con le fasi del nuovo codice ( l’articolo 32 ) , la querelle della legittimazione di accesso differita all’aggiudicazione provvisoria o definitiva è da ritenersi superata.

Accesso agli atti del confinante, l’evergreen

Un confinante chiede l’accesso agli autorizzativi di un cantiere confinante. TAR Roma 2025/2017, il requisito della vicinates legittima sempre l’accesso agli atti. Qualche TAR piu’ vecchio, 2015 , ricorda che non solo il confinante, ma anche il frontista e chiunque’ si trovi in una situazione di stabile collegamento e’ legittimato.

Ovviamente valgono le raccomandazioni di legge dell’articolo 24 della L. 241/90

((1. Il diritto di accesso e’ escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attivita’ della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non puo’ essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo’ prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranita’ nazionale e alla continuita’ e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita’ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attivita’ di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche’ i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l’attivita’ in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e’ consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)).

e degli articolo 59 e 60 del D.lgs 196/03

Art. 59 ( Accesso a documenti amministrativi ((e accesso civico)) )

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalita’, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche’ dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio’ che concerne i tipi di dati ((di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento)) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)).

((1-bis. I presupposti, le modalita’ e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))

Art. 60 (( Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale). ))

((1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento e’ consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e’ di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale.))

Chiudo riportando un vecchio post sulla richiesta di accesso da parte delle forze dell’ordine nei Comuni e sui tipi di accesso da parte della PA.

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento