NUOVA DEFINIZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

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IL PUNTO DI PARTENZADEL DISCORSO E' "Intuitu personae" COME STRUMENTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NON PUO' ESSERE CONSIDERATO LECITO.IL MOTIVO E' DA RICERCARSI NELLA DEFINIZIONE DI SOGGETTI ECONOMICI CONTENUTA NEL D.LGS 163/06, OVE RIENTRANO NON SOLO GLI IMPRENDITORI MA TUTTI QUELLI CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITA' ECONOMICA, GIOCOFORZA IL COMMA 6 DELL'ART 7 D.LGS 165/01 VERRA' IN PRATICA SOSTITUITO DALL'ART 27 DEL CODICE DEGLI APPALTI .

 

Art 3 L. 136/2010

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Come già accennato è entrato in vigore l'art 3 della L. 136/2010 (Strumenti contro le mafie) .

Le modifiche derivanti da circolari  interpretative (invero veloci v Circ Min Interno 1300)  sono state blande, in particolare le novità si applicano ai soli contratti stipulati a partire dal 07/09/2010.

Vediamo l'ambito di applicazione :

- Le nuove disposizioni si applicano a prescindere dagli importi e dalle modalita' di acquisizione, l'elemento incisivo è la Pubblica Amministrazione parte contraente.

Le novità introdotte sono :

* Richiesta del CUP (vedremo come fare) per ogni appalto (beni e servizi) e comunicazione del CUP alla parte privata del contratto (appaltatore di beni e/o servizi)

* Comunicazione da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante di un numero di conto corrente dedicato ai negozi giuridici con le PA.